Sez. 3 - , Ordinanza n. 27546 del 21/11/2017 (Rv. 646470 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Risarcimento per equivalente - Rispettive nozioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi del comma 2 dell’art. 2058 c.c., in virtù del quale, anche se il danneggiato abbia chiesto, quando possibile, la reintegrazione in forma specifica, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente ove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, la differenza fra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, mentre, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)