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Sez. 1, Sentenza n. 5993 del 03/07/1997 (Rv. 505706 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Risarcimento per equivalente - Rispettive nozioni.
Stato
decisa il 1997-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505706-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

In tema di disposizione del secondo comma dell'art. 2058 cod. civ., in virtù della quale, anche se il danneggiato abbia chiesto, quando possibile, la "reintegrazione in forma specifica", il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per "equivalente" ove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, la differenza fra la "riparazione in forma specifica" ed il risarcimento per "equivalente" consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, e, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)