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Sez. 3, Sentenza n. 19180 del 19/07/2018 (Rv. 649737 - 02)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Comportamento sopravvenuto di altro soggetto o dello stesso danneggiato - Causa unica ed esclusiva dell'evento danno - Interruzione del nesso causale - Configurabilità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649737-02

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato), quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito. In tal caso lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall'adozione di misure difensive o reattive a quella situazione, sempre che rispetto ad essa coerenti ed adeguate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)