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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022 (Rv. 665185 - 01)

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) | Comportamento sopravvenuto - Causa unica ed esclusiva dell'evento danno - Interruzione del nesso causale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665185-01

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI)

Con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che il ritardo del danneggiato nella predisposizione di reti a tutela del prodotto ittico perduto si ponesse all'interno della stessa serie causale determinata dalla intensificazione della presenza di uccelli predatori originata dalla istituzione di un parco e dalla mancata adozione, da parte dell'ente di gestione, di adeguati sistemi di cattura dei volatili).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)