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Sez. 2, Sentenza n. 9808 del 23/04/2013 (Rv. 626253 - 01)

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Rimborso forfettario delle spese generali - Base di calcolo - Onorari e diritti dimezzati - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626253-01

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 14 della tariffa professionale, approvata con il d.m. 8 aprile 2004, n. 127, va calcolato sulla remunerazione a titolo di onorari e di diritti ridotti della metà, e non sull'importo di questi prima della dimidiazione ex art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 08/04/2004 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)