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Sez. 3, Sentenza n. 4209 del 22/02/2010 (Rv. 611580 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rimborso forfetario delle spese generali - Natura giuridica - Spettanza automatica - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611580-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (nella specie applicabile ai sensi dell'art. 14 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura รจ predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)