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Sez. L, Sentenza n. 12108 del 13/06/2016 (Rv. 640374 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termine di convocazione a difesa di cui all'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile "ratione temporis" - Decorso "inutilmente" - Interpretazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640374-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A., il termine di quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente si considera decorso "inutilmente", secondo quanto indicato dall'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, se, in tale lasso temporale, il lavoratore non abbia svolto le sue difese, mentre tale condizione non si realizza ove esse, invece, siano state spiegate. Ne consegue che solo nel primo caso decorre, dall'intervenuta scadenza, l'ulteriore termine di quindici giorni entro il quale irrogare la sanzione, restando inapplicabile la norma in presenza di giustificazioni del lavoratore, che possono implicare una valutazione ulteriore e richiedere un più ampio lasso di tempo, pur nel rispetto del principio di tempestività dell'irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Legge 04/03/2009 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)