Sez. L, Sentenza n. 11627 del 07/06/2016 (Rv. 640008 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Regola del "tempus regit actum" - Applicazione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la regola del "tempus regit actum" va riferita al tempo del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto applicabile la disciplina di cui alla l. n. 15 del 2009 e al d.lgs. n. 150 del 2009 in un'ipotesi di illecito riguardante un'attività protrattasi fino al vigore della nuova disciplina).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Legge 04/03/2009 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)