Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 09/11/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 203694 - 01
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Omessa denuncia di rinvenimento fortuito | Obbligo della denuncia - Sussistenza - Danno - Irrilevanza - Preventiva segnalazione da parte della Sovrintendenza del possibile rinvenimento di oggetti di interesse archeologico - Irrilevanza ai fini dell'obbligo della denunzia.
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Omessa denuncia di rinvenimento fortuito
Il casuale rinvenimento di oggetti di interesse archeologico obbliga per ciò solo alla tempestiva comunicazione all'autorità, indipendentemente dalle prescrizioni impartite dalla Sovrintendenza sicché la responsabilità penale discende dalla omessa segnalazione, indipendentemente dal danno arrecato al bene. (Fattispecie in tema di rinvenimento casuale di reperti archeologici nel corso dell'attività di un cantiere edile il cui direttore, avvertito dalla Sovrintendenza del possibile rinvenimento di reperti archeologici, si era limitato a comunicare la data di inizio dei lavori senza poi segnalare l'effettivo rinvenimento).
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 48, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)