Sez. 3, Sentenza n. 6152 del 22/03/2005 (Rv. 581734 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Al procuratore non domiciliatario - Nullità - Sanatoria - Condizioni - Replica del ricorrente riferita al contenuto dell'atto - Raggiungimento dello scopo - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
In tema di ricorso per cassazione, è nulla la notificazione del controricorso non già, come previsto dall'art. 370 cod. proc. civ., al domicilio dal ricorrente eletto nel ricorso bensì presso il procuratore non domiciliatario, giacché in tal caso l'atto risulta consegnato, in violazione dell'art. 160 cod. proc. civ., a persona diversa da quella cui doveva essere effettuata; peraltro, alla declaratoria di nullità non può farsi luogo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, cod. proc.civ., laddove lo scopo cui l'atto è destinato risulti comunque raggiunto, come nel caso in cui il ricorrente replichi al contenuto dell'atto, a tale stregua dimostrando di averne avuto piena conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)