Sez. L, Sentenza n. 8632 del 25/06/2001 (Rv. 547698 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notifica nel domicilio eletto ma al procuratore nominato in primo grado - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
La notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio eletto dalla controparte, ma con erronea indicazione del procuratore per essa costituito nel giudizio d'appello, non è inesistente ma affetta da nullità, la quale è sanata con effetto ex tunc nel caso in cui l'intimato abbia potuto difendersi proponendo controricorso o in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (nella specie, il ricorso era stato notificato al domicilio eletto in secondo grado ma presso il procuratore domiciliatario della parte in primo grado, che aveva lo stesso domicilio di quello nominato nel giudizio di secondo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)