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Sez. U, Sentenza n. 16 del 05/10/1994 Cc. (dep. 28/12/1994) Rv. 199387 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri) | Reati previsti dall'art. 275 comma terzo cod. proc. pen. - Accertamento dell'esistenza di esigenze cautelari - Necessità - Esclusione - Motivazione - Necessità - Esclusione - Eccezione.
Stato
decisa il 1994-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/199387-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri)

In presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati nell'art. 275 comma terzo cod. proc. pen. (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso) deve essere senz'altro applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza necessità di accertare le esigenze cautelari che sono presunte dalla legge. Ne consegue che al giudice di merito incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari, dovendosi allora addurre o, quanto meno, dedurre gli elementi di fatto sui quali la prognosi positiva può essere fatta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)