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Sez. 6, Sentenza n. 53028 del 06/11/2017 Cc. (dep. 21/11/2017) Rv. 271576 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Presunzione relativa di sussitenza delle esigenze cautelari - Prova contraria - Tempo decorso dalla commissione dei fatti - Rilevanza - Possibilità.
Stato
decisa il 2017-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271576-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicchè è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)