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Sez. L, Sentenza n. 4975 del 06/06/1987 (Rv. 453596 - 01)

ASSICURAZIONE - AGENTI DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA - AGENZIA A GESTIONE LIBERA E AGENZIA AD ECONOMIA - DISTRUZIONE - CONTRATTO DI AGENZIA CON LIMITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL PREPONENTE - CONFIGURABILITÀ - DELIMITAZIONE DI POTERI DI RAPPRESENTANZA - ELEMENTO DIFFERENZIATORE DEL RAPPORTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONI DA QUELLO DIPENDENTE DALL'IMPRESA ASSICURATRICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453596-01

ASSICURAZIONE - AGENTI DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA - AGENZIA A GESTIONE LIBERA E AGENZIA AD ECONOMIA - DISTRUZIONE - CONTRATTO DI AGENZIA CON LIMITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL PREPONENTE - CONFIGURABILITÀ - DELIMITAZIONE DI POTERI DI RAPPRESENTANZA - ELEMENTO DIFFERENZIATORE DEL RAPPORTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONI DA QUELLO DIPENDENTE DALL'IMPRESA ASSICURATRICE - ESCLUSIONE.*

L'art. 1903, primo comma, cod. civ. - prevedendo espressamente che gli agenti autorizzati a concludere contratti di Assicurazione possono compiere gli Atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura resa pubblica - ammette, per implicito, la configurabilità del contratto di Agenzia (comunemente definita a gestione libera, per distinguerla dalle agenzie denominate ad economia, alle quali sono preposti institori legati da rapporto di lavoro subordinato e che sono in effetti filiali e sedi secondarie dell'impresa assicuratrice) con limitazione dei poteri di rappresentanza (sostanziale) del preponente. Pertanto - atteso anche che l'inderogabilità sancita dall'art. 1932 cod.civ. riguarda solo il secondo comma e non anche il primo comma dell'art. 1903 (ispirato al principio della definizione contrattuale dei limiti della procura) - la delimitazione dei poteri di rappresentanza non costituisce elemento di differenziazione del rapporto di agente di Assicurazione da quello di dipendente dell'impresa assicuratrice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903, Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)