Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 19/07/2004 (Rv. 576108 - 01)
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA | Regime pubblicitario - Pubblicazione nel registro delle imprese - Necessità "ex lege" - Conseguenze nel caso di carenza dei poteri rappresentativi - Apparenza del diritto - In contrasto con la situazione giuridica risultante dallo specifico mezzo di pubblicità - Principio dell'affidamento - Applicabilità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA
Quando la procura rilasciata agli agenti (ed ai subagenti) di assicurazione è stata assoggettata alle forme di pubblicità richieste dalla legge, il terzo, il quale abbia omesso di verificare l'esistenza e la portata della attribuzione dei poteri in questione, non può invocare il principio dell'affidamento facendo valere una incolpevole aspettativa di fronte all'apparenza del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903, Cod. Civ. art. 2188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)