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Sez. 1, Sentenza n. 5815 del 03/07/1987 (Rv. 454206 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DI UNA NULLITÀ PREVISTA DALLA LEGGE - LIMITI - NECESSITÀ PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DI SPECIFICHE INDAGINI DI FATTO - DECLARATORIA DI NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI NULLITÀ DI UN CONTRATTO PER DIFETTO DI FORMA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NECESSITÀ DELL'ACCERTAMENTO DI PRESUPPOSTI DI FATTO PER L'INQUADRAMENTO DEL CONTRATTO IN UNA SPECIFICA CATEGORIA NEGOZIALE RICHIEDENTE UNA DETERMINATA FORMA A PENA DI NULLITÀ - FATTISPECIE (CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON RINUNCIA DEL PRIVATO ALL'INDENNIZZO PER LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO).*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454206-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DI UNA NULLITÀ PREVISTA DALLA LEGGE - LIMITI - NECESSITÀ PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DI SPECIFICHE INDAGINI DI FATTO - DECLARATORIA DI NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ECCEZIONE DI NULLITÀ DI UN CONTRATTO PER DIFETTO DI FORMA PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - NECESSITÀ DELL'ACCERTAMENTO DI PRESUPPOSTI DI FATTO PER L'INQUADRAMENTO DEL CONTRATTO IN UNA SPECIFICA CATEGORIA NEGOZIALE RICHIEDENTE UNA DETERMINATA FORMA A PENA DI NULLITÀ - FATTISPECIE (CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON RINUNCIA DEL PRIVATO ALL'INDENNIZZO PER LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO).*

Il principio in base al quale la nullità può essere fatta valere ed essere rilevata d'ufficio anche nel giudizio di Cassazione non si applica allorquando per l'accertamento della nullità siano necessarie specifiche indagini di fatto. Pertanto, la nullità di un contratto per difetto di Forma non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione quando richieda l'accertamento di presupposti di fatto per l'inquadramento del contratto in quella specifica categoria negoziale che richiede una determinata Forma a pena di nullità. (nella specie, con riguardo ad un contratto di somministrazione di energia elettrica nel quale il privato aveva rinunciato allo indennizzo per la Costituzione della servitù di elettrodotto, la S.C. ha ritenuto inammissibile in Sede di legittimità l'eccezione di nullità per difetto di Forma della donazione che si era attuata, secondo la parte interessata, attraverso quella rinuncia in quanto la mancata formulazione dell'eccezione nella fase di merito aveva impedito di accertare la ricorrenza dell'animus donandi). (V 4974/83, mass n 429848; (V 4649/83, mass n 429533).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1559

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)