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Sez. 2, Sentenza n. 8576 del 20/10/1994 (Rv. 488172 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Nullità del contrasto di opera professionale per contrasto con norme imperative - Rilevabilità nel giudizio di cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488172-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

La violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista, stabiliti dalla legge professionale (nella specie, l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che consente al geometra la progettazione, la direzione o la vigilanza di modeste costruzioni civili), determina la nullità del contratto di opera professionale, rilevabile, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Tale ultimo principio incontra, in sede di legittimità, il limite del divieto degli accertamenti di fatto (nella specie, l'accertamento relativo alla modesta importanza della costruzione), sicché nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 11, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)