Sez. 3, Sentenza n. 10794 del 17/02/1988 Ud. (dep. 04/11/1988) Rv. 179630 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - RIFIUTI DI UNA PORCILAIA - ASSENZA DI DEPURATORE - VALORE INQUINANTE - NECESSITÀ DI ANALISI - ESCLUSIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - RIFIUTI DI UNA PORCILAIA - ASSENZA DI DEPURATORE - VALORE INQUINANTE - NECESSITÀ DI ANALISI - ESCLUSIONE.*
È nozione di comune esperienza, come tale non bisognevole di conferma dei risultati delle analisi, che i rifiuti liquidi e solidi di una porcilaia, non sottoposti ad alcuna depurazione e scaricati in modo brutale nell'ambiente, sono notevolmente inquinanti e superano per loro natura i limiti di accettabilità della tabella allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319. (V mass n 127732).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)