Sez. 6, Sentenza n. 5311 del 01/03/1974 Ud. (dep. 29/07/1974) Rv. 127732 - 01
PROVA PENALE - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - PERIZIA - AMMISSIONE - APPLICAZIONE DI NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - OBBLIGO DELLA PERIZIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INQUINAMENTO DI ACQUE.*
PROVA PENALE - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - PERIZIA - AMMISSIONE - APPLICAZIONE DI NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - OBBLIGO DELLA PERIZIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INQUINAMENTO DI ACQUE.*
L'art 314 cod proc pen impone al giudice di disporre perizia solo se ravvisi la necessita di un'indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze ed arti. In tema di inquinamento di acque pubbliche (art 6 RD 8 ottobre 1931, n 1604) per immissione in un corso d'acqua degli scarichi di una porcilaia, e dato di comune esperienza (che non necessita di essere provato con perizia) che il liquame di un allevamento di bestiame, immesso in un corso d'acqua, ne altera l'equilibrio biologico, e comporta un assorbimento ed impoverimento dell'ossigeno componente dell'acqua, determinando di conseguenza la morte per asfissia dei pesci. (V 122982, anno 1973; 121987, anno 1972, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)