Sez. 5, Sentenza n. 1405 del 22/01/2013 (Rv. 624930 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Cessione di ramo d'azienda - Assolvimento dell'imposta di registro in relazione ad una parte soltanto dei beni ceduti - Assoggettamento della parte restante ad IVA - Contestazione dell'indebita detrazione dell'IVA assolta dal cessionario da parte dell'agenzia delle entrate - Legittimità - Mancanza di rilievi da parte dell'ufficio del registro - Irrilevanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
Il c.d. principio del consolidamento del criterio impositivo (in virtù del quale è precluso all'amministrazione finanziaria, decorso il termine previsto dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, procedere ad una diversa qualificazione dell'atto presentato per la registrazione ed esigere di conseguenza una diversa imposta), trova applicazione quando, essendo pacifica l'applicabilità dell'imposta di registro, sia in discussione la misura di essa. Quel principio non può, invece, trovare applicazione quando l'amministrazione finanziaria contesti al contribuente di avere assolto, in relazione all'atto, un'imposta di tipo diverso da quella dovuta. Pertanto, nel caso di vendite contestuali di più beni costituenti un ramo d'azienda, artificiosamente considerati dalle parti come cespiti separati, legittimamente l'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle entrate contesta al contribuente l'indebita detrazione dell'IVA pagata sulla parte di acquisto non assoggettato all'imposta di registro, a nulla rilevando che il competente ufficio del registro, nel liquidare quest'ultima imposta su quella parte dell'atto qualificata dalle parti come cessione d'azienda, non avesse riscontrato alcun intento elusivo nell'operazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)