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Sez. 5, Sentenza n. 18764 del 05/09/2014 (Rv. 631957 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposizione alternativa - Individuazione dell'imposta dovuta - Irrilevanza della scelta del contribuente - Versamento dell'IVA non dovuta - Detrazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631957-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In caso di imposizione alternativa, il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello da lui scelto in base a sue considerazioni soggettive. Ne consegue che non sono violati il principi di alternatività dell'imposta e del divieto di doppia imposizione, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, allorché l'amministrazione finanziaria escluda la detraibilità dell'IVA erroneamente pagata, indicando l'imposta di registro quale unico tributo dovuto, a prescindere da ogni questione relativa all'eventuale rimborso. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'assoggettabilità ad IVA di una transazione circoscritta alla rinuncia di contenziosi pendenti, alla luce della giurisprudenza comunitaria, secondo la quale l'obbligo di non fare assunto da un imprenditore non configura una prestazione di servizi).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)