Sez. 2, Sentenza n. 1856 del 17/06/1971 (Rv. 352403 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 360 n 5 cod proc civ, nei suoi limiti obiettivi e nella finalita sua propria, e volta unicamente al controllo di legalita sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione della sua decisione, al fine di accertare se questa si appalesa coerente nella esposizione delle ragioni, in guisa da rendere possibile seguirne il processo logico. Di conseguenza, ove la motivazione si presenti immune da vizi logici o errori di diritto, la valutazione delle circostanze e delle ragioni, poste a base del convincimento dei giudici di merito, e insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2189'69, mass n 341518).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)