Sez. 2, Sentenza n. 2189 del 20/06/1969 (Rv. 341518 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSA INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO - ART. 360, N.5, COD, PROC. CIV. - FUNZIONE - VALUTAZIONE DEI FATTI E DEGLI ARGOMENTI DEDOTTI DALLE PARTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSA INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO - ART. 360, N.5, COD, PROC. CIV. - FUNZIONE - VALUTAZIONE DEI FATTI E DEGLI ARGOMENTI DEDOTTI DALLE PARTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La norma dell'art. 360, n.5, cod.proc.civ., nei suoi limiti obiettivi e nella finalita sua propria, e volta unicamente al cosi detto controllo di legalita sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione della sua decisione, al fine di accertare se questa si appalesa coerente nella esposizione delle ragioni e delle fonti del convincimento, in guisa da rendere possibile seguirne il processo logico. Di conseguenza, ove la motivazione si presenti immune da vizi logici o errori di diritto, la valutazione delle circostanze e delle ragioni, poste a base del convincimento dei giudici di merito, e insindacabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)