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Sez. 2, Sentenza n. 2189 del 20/06/1969 (Rv. 341518 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSA INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO - ART. 360, N.5, COD, PROC. CIV. - FUNZIONE - VALUTAZIONE DEI FATTI E DEGLI ARGOMENTI DEDOTTI DALLE PARTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341518-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - OMESSA INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO - ART. 360, N.5, COD, PROC. CIV. - FUNZIONE - VALUTAZIONE DEI FATTI E DEGLI ARGOMENTI DEDOTTI DALLE PARTI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La norma dell'art. 360, n.5, cod.proc.civ., nei suoi limiti obiettivi e nella finalita sua propria, e volta unicamente al cosi detto controllo di legalita sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione della sua decisione, al fine di accertare se questa si appalesa coerente nella esposizione delle ragioni e delle fonti del convincimento, in guisa da rendere possibile seguirne il processo logico. Di conseguenza, ove la motivazione si presenti immune da vizi logici o errori di diritto, la valutazione delle circostanze e delle ragioni, poste a base del convincimento dei giudici di merito, e insindacabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)