Sez. 3, Sentenza n. 11009 del 27/02/1975 Ud. (dep. 26/11/1975) Rv. 131281 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA DICHIARAZIONE - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE: IMPUGNAZIONE DEL PM.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA DICHIARAZIONE - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI - FATTISPECIE: IMPUGNAZIONE DEL PM.*
Alla erronea indicazione di un mezzo di impugnazione non consentito deve intendersi sostituita quella del mezzo consentito, essendo da presumersi nell'impugnante la volonta di servirsi del rimedio legale attribuitogli. Se pero in concreto risulti, in contrasto con tale presunzione, che la parte ha la pretesa di usare un mezzo non consentito, l'impugnazione e inammissibile, incidendo tale situazione sull'aspetto oggettivo dell'impugnazione. (nella specie, relativa ad impugnazione del pubblico ministero, la suprema Corte ha ritenuto non potersi presumere che questi fosse caduto in errore, non solo per essere l'impugnante persona altamente qualificata nella conoscenza del diritto, ma anche perche la erroneita del mezzo di gravame prescelto non si evinceva soltanto dalla dichiarazione di impugnazione, compilata per intero dal dichiarante senza servirsi di modulo a stampa, ma da tutto il contesto dei motivi). (Conf sul principio di massima 128997, anno 1975).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)