Sez. U, Ordinanza n. 9 del 30/11/1974 Cc. (dep. 16/01/1975) Rv. 128997 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA DICHIARAZIONE - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA DICHIARAZIONE - INAMMISSIBILITA - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
L'indicazione nella dichiarazione di impugnazione di un mezzo diverso da quello prescritto e da riportare normalmente ad un errore, poiche e da presumere nella parte la volonta di utilizzare il mezzo di impugnazione predisposto dalla legge, e pertanto esso e ammissibile anche se erroneamente qualificato dal proponente. L'impugnazione, invece, e inammissibile se, in contrasto con la presunzione sopra indicata, dovesse risultare concretamente accertata la pretesa della parte di valersi d'un mezzo di impugnazione non consentito. (nella specie l'imputato ha presentato l'impugnazione avverso una sentenza del pretore ricorribile per Cassazione e non appellabile, usando un modulo a stampa con la dicitura predisposta 'dichiarazione di appellò; e stato ritenuto, alla stregua dei criteri enunciati nella massima, che in difetto di prova contraria la volonta della parte, benche erroneamente espressa con riferimento all'appello, sia stata quella di proporre ricorso per Cassazione e che come tale l'impugnazione proposta debba valere).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)