Sez. 3, Sentenza n. 1987 del 17/06/1968 (Rv. 334011 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE- CONTROVERSIE IN ORDINE ALLA DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE - CONTROVERSIE SULL'ESISTENZA E VALIDITA DEI CONTRATTI AGRARI ASSOGGETTABILI ALLA PROROGA LEGALE - COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - RAPPORTO CONTROVERSO DIVERSO PRIMA FACIE DA QUELLI PREVISTI DALLE LEGGI VINCOLISTICHE - POTERE DI DECISIONE DEL GIUDICE IN SEDE ORDINARIA.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE- CONTROVERSIE IN ORDINE ALLA DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE - CONTROVERSIE SULL'ESISTENZA E VALIDITA DEI CONTRATTI AGRARI ASSOGGETTABILI ALLA PROROGA LEGALE - COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - RAPPORTO CONTROVERSO DIVERSO PRIMA FACIE DA QUELLI PREVISTI DALLE LEGGI VINCOLISTICHE - POTERE DI DECISIONE DEL GIUDICE IN SEDE ORDINARIA.*
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 2 marzo 1963, n. 320, che ha innovato le precedenti Disposizioni solo quanto alla composizione delle Sezioni specializzate agrarie, la Competenza funzionale di queste ultime sussiste per tutte le controversie concernenti il regime vincolistico dei contratti agrari, ossia di quei contratti stipulati con coltivatori diretti sia prima che dopo la legge 11 luglio 1952 n. 765, come specificamente chiarito anche dalla legge 28 marzo 1957, n. 244. Tale principio e applicabile sia nelle ipotesi in cui, essendo pacifica la esistenza del contratto agrario, si controverta soltanto sulla esistenza delle condizioni per la decadenza del conduttore dalla proroga legale, sia quando si discuta sulla stessa esistenza e validita del contratto agrario, poiche tali questioni essendo pregiudiziali al riconoscimento del diritto alla proroga legale, appartengono alla Competenza funzionale delle Sezioni specializzate. Soltanto qualora risulti prima facie evidente che il rapporto dedotto in causa non rientri fra le fattispecie contemplate dalle leggi sulla proroga dei contratti agrari, talche sia da escludere la sussistenza stessa di una controversia sull'applicazione del regime vincolistico, il giudice ordinario puo affermare la propria Competenza e decidere sul merito. (Conf. N.1010-68, mass. N.332423 519-68, mass. N. 331597 n.1584-67 mass. N.328367 n.1066-67, mass. N.327439).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST., Legge 28/03/1957 num. 244
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)