Sez. 5, Sentenza n. 21922 del 03/04/2018 Ud. (dep. 17/05/2018) Rv. 273186 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Causa estintiva per la riparazione del danno ex art. 162-ter cod. pen.- Richiesta formulata nel giudizio di legittimità nel periodo transitorio - Condizioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
La richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge e nei quali il pagamento delle somme sia stato effettuato prima di detta vigenza, ma può essere valutata nel giudizio di legittimità sempre che non siano necessari nuovi accertamenti in fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'applicabilità in astratto dell'istituto di favore - escluso in concreto - al delitto di atti persecutori, solo successivamente eliminato dal novero dei reati ai quali è applicabile la predetta causa di estinzione con disciplina legislativa irretroattiva perchè sfavorevole).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)