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Sez. 5 - , Sentenza n. 47221 del 10/06/2019 Ud. (dep. 21/11/2019) Rv. 277256 - 01

GIUDICE DI PACE - IN GENERE | Estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. - Applicabilità ai procedimenti di competenza del giudice di pace - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277256-01

GIUDICE DI PACE - IN GENERE

La causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, data la peculiarità del sistema sostanziale e processuale relativo a detti reati, che già annovera specifiche cause estintive finalizzate a promuovere la conciliazione tra le parti. (Fattispecie nella quale il ricorrente, in sede d'appello, aveva richiesto rinvio per procedere al risarcimento del danno ai sensi della disciplina intertemporale dettata dall'art. 1, commi, 2, 3 e 4 della legge 23 giugno 2017, n. 103, senza aver mai attivato innanzi al giudice del primo grado la specifica procedura prevista dall'art. 35 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)