Sez. 3, Sentenza n. 11307 del 11/10/1995 Ud. (dep. 22/11/1995) Rv. 202944 - 01
Finanze e tributi - In genere | Contravvenzione prevista dall'art. 1 legge 7 agosto 1982 n. 516 nel testo previgente alla modifica introdotta con il D.L. 15 maggio 1991 n. 154 - Registri oggetto dell'obbligo di tenuta e conservazione dei registri IVA - Registro delle dichiarazioni di intenti degli acquisti in esenzione di IVA - Obbligatorietà della tenuta - Sussistenza.
Finanze e tributi - In genere
L'art. 1 della legge 7 agosto 1982 n. 516 non è una norma penale in bianco, nel senso che rinvia per l'esatta individuazione della condotta sanzionata, ad un atto amministrativo o comunque ad una fonte normativa gerarchicamente inferiore, ma opera invece una integrazione normativa, termine con il quale deve intendersi il rinvio ad una legge extrapenale, cioè ad una fonte normativa di pari grado nella gerarchia delle fonti. Fino all'emanazione del D.L. 16 marzo 1991 n. 83, convertito con legge 15 maggio 1991 n. 154, perciò, anche il registro delle dichiarazioni di intenti per gli acquisti in esecuzione IVA, la cui istituzione è prevista dal D.L. 29 dicembre 1983 n. 746, convertito con legge 27 febbraio 1984 n. 17, è da comprendersi tra quelli obbligatori per le società ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Di conseguenza la mancata tenuta integra il reato previsto dall'art. 1 sesto comma della legge 516/82 a meno che non vi sia prova che la parte ha avuto accesso alla sanatoria. In tal caso infatti opera la deroga al principio dell'ultrattività delle leggi finanziarie introdotta dall'art. 7 del D.L. 83/91.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legge 16/03/1991 num. 83 CORTE COST., Legge 15/05/1991 num. 154 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)