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Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 16/10/1996 Ud. (dep. 26/11/1996) Rv. 207710 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE | Commercio di prodotti ittici con concentrazione di mercurio superiore a quella massima fissata con provvedimento amministrativo - Rapporto tra tali reati e il provvedimento amministrativo - Natura di norme penali in bianco - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207710-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE

In tema di commercio di sostanze alimentari nocive, il rapporto fra gli artt. 444 e 452 cod. pen. e il Decreto del Ministro della Sanità 9 dicembre 1993, che fissa il limite massimo di mercurio tollerabile nei prodotti ittici, va risolto alla luce del principio secondo cui norme penali in bianco sono quelle che, contenendo già un precetto e una sanzione, rinviano a un atto normativo di grado inferiore o a un provvedimento della pubblica amministrazione o a legge extrapenale, la specificazione o integrazione del contenuto del precetto. (Fattispecie in cui l'imputato aveva posto in commercio pesce smeriglio ritenuto nocivo per la salute pubblica in quanto avente concentrazione di mercurio superiore a quella prevista dal citato decreto ministeriale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Cod. Pen. art. 452

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)