Sez. 3, Sentenza n. 7091 del 28/08/1987 (Rv. 455250 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SANZIONI - RIPRISTINO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (RILASCIO OTTENUTO CON ARTIFIZI O RAGGIRI) - APPLICAZIONE - CONDIZIONI - MANCATA DESTINAZIONE GIUSTIFICATA DA ESIGENZE MERITEVOLI DI TUTELA OVVERO DA CIRCOSTANZE INSORTE SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA - INAPPLICABILITÀ DEL RIPRISTINO DEL CONTRATTO.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SANZIONI - RIPRISTINO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (RILASCIO OTTENUTO CON ARTIFIZI O RAGGIRI) - APPLICAZIONE - CONDIZIONI - MANCATA DESTINAZIONE GIUSTIFICATA DA ESIGENZE MERITEVOLI DI TUTELA OVVERO DA CIRCOSTANZE INSORTE SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA - INAPPLICABILITÀ DEL RIPRISTINO DEL CONTRATTO.*
In tema di locazione di immobili urbani, le sanzioni (civili) del ripristino del contratto di locazione e del risarcimento del danno in favore del conduttore, comminate dall'art. 8 della legge n. 253 del 1950 e dall'art. 2-quinquies della legge n. 351 del 1974 a carico del locatore che, ottenuta la sentenza di cessazione della proroga legale per necessità e la conseguente disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito, sono applicabili solo quando la mancata o ritardata destinazione sia imputabile al locatore a titolo di dolo o di colpa e non quando sia giustificata da plausibili esigenze meritevoli di tutela, ovvero il locatore stesso provi che il suo comportamento sia stato determinato da circostanze insorte successivamente alla sentenza. (V 3493/86, mass n 446437; (V 4387/79, mass n 400922).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 8 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 quinquies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)