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Sez. 2, Sentenza n. 2229 del 10/07/1971 (Rv. 353032 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - RIDUCIBILITA DELL'AMBITO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'AMMINISTRATORE - ESCLUSIONE - GIUDIZIO CONSERVATIVO DEI BENI COMUNI INSTAURATO DALL'AMMINISTRATORE - DELIBERAZIONE DI RINUNZIA APPROVATA DALLA MAGGIORANZA DELL'ASSEMBLEA - OBBLIGO PER L'AMMINISTRATORE DI DESISTERE DALL'AZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353032-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - RIDUCIBILITA DELL'AMBITO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELL'AMMINISTRATORE - ESCLUSIONE - GIUDIZIO CONSERVATIVO DEI BENI COMUNI INSTAURATO DALL'AMMINISTRATORE - DELIBERAZIONE DI RINUNZIA APPROVATA DALLA MAGGIORANZA DELL'ASSEMBLEA - OBBLIGO PER L'AMMINISTRATORE DI DESISTERE DALL'AZIONE - INSUSSISTENZA.*

La facolta dell'amministratore di rappresentare il condominio nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'art 1130 cod civ, fra le quali e prevista espressamente (n 4) quella di compiere gli Atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, non puo soffrire limitazione alcuna ne per volonta dell'amministratore stesso, ne per deliberazione dell'assemblea. Pertanto, la volonta della maggioranza di desistere dall'Azione intrapresa dall'amministratore per la conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio condominiale non importa il dovere dell'amministratore di rinunciarvi, tanto piu quando siano intervenuti in giudizio alcuni dei condomini dissenzienti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)