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Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Ipotesi criminose previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. - Occultamento ed irregolare tenuta delle scritture contabili - Caratteristiche - Autonomia e distinzione.
Stato
decisa il 2020-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279838-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell'approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)