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Sez. 5, Sentenza n. 18634 del 01/02/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 269904 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITÀ INESISTENTI | Ipotesi criminose previste dall'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. - Occultamento ed irregolare tenuta delle scritture contabili - Caratteristiche - Autonomia e distinzione - Rapporti - Alternatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269904-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITÀ INESISTENTI

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento "ovvero" di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l'occultamento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)