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Sez. L, Sentenza n. 6323 del 30/03/2004 (Rv. 571668 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Mancata valutazione di circostanze emergenti dagli atti processuali - Precisazione della circostanza non valutata, della pregressa deduzione di essa in sede di merito e della rilevanza di essa sulla decisione - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571668-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

La parte che in sede di legittimità deduce il vizio di carenza di motivazione ha l'onere di indicare gli elementi ritenuti trascurati o insufficientemente valutati, specificando la loro pregressa deduzione in sede di merito e la loro rilevanza processuale al fine di pervenire ad una diversa decisione, risultando altrimenti irrilevante la carenza di motivazione denunziata. (Nella specie, in materia di assegno di invalidità, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva deciso la controversia sulla base di una consulenza tecnica avverso la quale non erano stati addotti elementi specifici di censura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)