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Sez. L, Sentenza n. 12367 del 05/12/1997 (Rv. 510751 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Mancata valutazione di circostanze processuali - Precisazione della circostanza non valutata - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 1997-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510751-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

La parte che deduce il vizio di carenza di motivazione non può rinviare in modo generico agli atti del pregresso giudizio, ma ha l'onere di indicare le risultanze e gli elementi di cui lamenti l'insufficiente valutazione e i documenti trascurati o insufficientemente valutati, in modo idoneo a consentire che il giudice di legittimità abbia attraverso lo stesso ricorso chiara e completa cognizione dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere agli atti del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)