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Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 25/07/1972 (Rv. 360045 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPOSIZIONE - FUNZIONARIO DELL'UTE AUTORE DELLA STIMA DEI BENI - CASO DI INCOMPATIBILITA - RIMEDI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - MANCATA RICUSAZIONE - IMPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360045-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPOSIZIONE - FUNZIONARIO DELL'UTE AUTORE DELLA STIMA DEI BENI - CASO DI INCOMPATIBILITA - RIMEDI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - MANCATA RICUSAZIONE - IMPUGNABILITA.*

La situazione che componente della commissione provinciale delle imposte sia il funzionario dell'ufficio tecnico erariale, autore della stima (per averla redatta personalmente o averne assunto la paternita come capo dell'ufficio) circa il valore dei beni assoggettati a tributo, configura un caso d'incompatibilita del giudice, risolubile con i rimedi dell'astensione e della ricusazione, applicabili anche nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie. Pertanto, in Mancanza dell'istanza di ricusazione, non puo farsi valere la violazione dell'Obbligo di astensione come motivo d'impugnazione. (V 1805'70, mass n 347782).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge 08/04/1948 num. 514 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)