diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1805 del 06/10/1970 (Rv. 347782 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN UN GRADO DEL PROCESSO - OBBLIGO DI ASTENSIONE NEI GRADI SUCCESSIVI - VIOLAZIONE - RIMEDI - RICUSAZIONE - OMESSA RICUSAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347782-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN UN GRADO DEL PROCESSO - OBBLIGO DI ASTENSIONE NEI GRADI SUCCESSIVI - VIOLAZIONE - RIMEDI - RICUSAZIONE - OMESSA RICUSAZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*

Qualora un giudice che abbia conosciuto della causa in un grado del processo, non si astenga dal conoscerne nei gradi successivi violando, cosi, il dovere impostogli dall'art 51 n 4 cod proc civ, unico rimedio concesso alle parti e quello della ricusazione da proporsi nei modi e termini stabiliti dalla legge. Pertanto se il motivo di astensione non sia stato fatto valere in via di ricusazione la parte interessata non puo invocarlo in Sede di impugnazione come motivo di annullamento della sentenza. (Conf 432'68, mass n 331439).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)