Sez. 2, Sentenza n. 2118 del 09/06/1976 (Rv. 380932 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - AGENTE ORGANIZZATO CON LAVORO PREVALENTEMENTE ALTRI - RITO ORDINARIO - APPLICABILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - AGENTE ORGANIZZATO CON LAVORO PREVALENTEMENTE ALTRI - RITO ORDINARIO - APPLICABILITA.*
L'art 409 n 3 cod proc civ, che sottopone al procedimento speciale per le controversie di lavoro i rapporti di Agenzia che si concretino in una prestazione di opera prevalentemente personale, riguarda i rapporti in cui l'agente non sia organizzato con lavoro prevalentemente altrui: sono pertanto soggette al rito ordinario le controversie sui rapporti di Agenzia, quando l'agente esplichi la propria opera in suoi locali (nella specie, tre depositi), valendosi dell'opera di piu collaboratori. (Conf 2967/75, mass n 377056).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)