Sez. 3, Sentenza n. 11124 del 10/05/2013 (Rv. 626555 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Assicurazione per conto altrui - Fatto che ne condiziona l'efficacia alla sottoscrizione del beneficiario - Revoca implicita - Ammissibilità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE
Nell'assicurazione per conto altrui è facoltà delle parti subordinare l'efficacia della polizza alla sottoscrizione, oltre che del contraente, anche del terzo beneficiario. Tuttavia, tale onere di forma, avente natura convenzionale, può essere revocato per volontà, anche implicita, delle parti stesse, come avviene nel caso in cui il beneficiario non sottoscrittore della polizza chieda - ed ottenga - un aumento della somma assicurata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1362 com. 2, Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)