Sez. 2, Sentenza n. 12344 del 22/08/2003 (Rv. 566160 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE | Patto di adozione della forma scritta per un determinato atto - Successiva revoca tacita di tale patto - Ammissibilità - Accertamento in ordine alla sussistenza della revoca tacita - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE
Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente (Nella specie, concernente un contratto di compravendita di un impianto di verniciatura, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito, secondo la quale la condotta dell'acquirente, concretatasi in contatti continui e costanti con il venditore, nel cui corso era stato raggiunto un accordo su tutti gli elementi del contratto, costituiva comportamento univocamente concludente ed espressivo della rinunzia al patto concernente l'obbligo della forma scritta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)