Sez. U, Sentenza n. 5740 del 24/10/1988 (Rv. 460263 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - NOZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - NOZIONE.*
Il difetto assoluto di giurisdizione si ha solo quando in ordine ad una determinata controversia manca in astratto, in qualsiasi giudice, il potere di emanare una decisione di merito, o anche solo processuale, e, pertanto, ricorre solo quando, alla stregua dei fatti allegati, non si rinvenga nell'ordinamento alcuna norma o principio astrattamente idonei a far rientrare la posizione dedotta fra quelle suscettibili di tutela giurisdizionale. (V 5363/84, mass n 437074; (V 3355/71, mass n 414855).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)