Sez. 2, Sentenza n. 3033 del 22/10/1974 (Rv. 371486 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - APPLICABILITA AD EDIFICI DIVERSI - ORIGINE E FONDAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - APPLICABILITA AD EDIFICI DIVERSI - ORIGINE E FONDAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'applicabilita della presunzione ex art 1117 cod civ ai rapporti tra edifici diversi in condominio deriva dalla circostanza che la destinazione all'uso comune riguarda gli edifici diversi pur appartenenti a separati condomini: per accertare tale destinazione e necessario risalire ai rapporti di origine tra detti edifici, non sussistendo ragioni di istituzionale incompatibilita tra il riconoscimento della proprieta esclusiva di un bene (nella specie, il cortile) e la sua attuale destinazione all'uso comune attraverso la mediazione di una servitu di contenuto corrispondente. (nella fattispecie considerata, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la presunzione operi nell'ipotesi di edifici che, sebbene appartengano a separati condominii, strutturalmente possiedano una comune e contemporanea origine, la quale, determinando una originaria par condicio materiale degli edifici stessi rispetto al cortile intermedio, comporti una situazione di condominio tra condominii).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)