diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1144 del 11/02/1999 (Rv. 523122 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza emessa senza la lettura del dispositivo in udienza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Estensione del principio anche alle sentenze emesse dal giudice di pace - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523122-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il principio secondo cui è nulla la sentenza resa nel giudizio d'opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, ove sia stata omessa, nell'udienza di discussione della causa, l'immediata lettura del dispositivo, è applicabile anche al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace (nel limitato periodo in cui il Legislatore ha previsto la sua competenza in materia). All'applicazione di tale principio non osta che il procedimento dinanzi a quel giudice (introdotto dalla legge n. 374 del 1991) non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio d'opposizione ad ordinanza - ingiunzione trova la sua compiuta disciplina nell'art. 23 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)