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Sez. 2, Sentenza n. 2167 del 04/08/1966 (Rv. 324233 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - NOZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONVENUTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL LEGITTIMATO NON CITATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324233-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - NOZIONE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONVENUTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL LEGITTIMATO NON CITATO - ESCLUSIONE.*

L'integrazione del contraddittorio va disposta in presenza di una causa inscindibile, la quale ricorre ogni qual volta venga dedotto in giudizio un rapporto giuridico con pluralita di soggetti e si renda necessaria, per motivi di diritto sostanziale o anche processuale la unita della decisione, sicche in difetto di tale unita, la sentenza sarebbe inutiliter data. Pertanto, non e configurabile litisconsorzio necessario fra un non legittimato costituito in giudizio ed il legittimato non comparso perche non citato, in quanto, in tal caso, la domanda irritualmente proposta deve essere respinta ed all'attore incombe l'Onere di riproporla nei confronti dell'effettivo titolare del rapporto. (Conf 188/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)