Sez. L, Sentenza n. 1812 del 20/02/1988 (Rv. 457777 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 1, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE, DELLA LEGGE N. 877 DEL 1973 NEL TESTO PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 858 DEL 1980 - SUSSISTENZA DEL LAVORO A DOMICILIO - REQUISITO DELLA COAPPARTENENZA DELLE MATERIE E DELLE ATTREZZATURE AL LAVORATORE ED ALL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 1, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE, DELLA LEGGE N. 877 DEL 1973 NEL TESTO PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 858 DEL 1980 - SUSSISTENZA DEL LAVORO A DOMICILIO - REQUISITO DELLA COAPPARTENENZA DELLE MATERIE E DELLE ATTREZZATURE AL LAVORATORE ED ALL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di lavoro a domicilio l'uso ad opera del legislatore - nell'ultima parte del primo comma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973 n. 877 - della congiuntiva "e" in luogo della disgiuntiva "o" (dovuto ad un errore di trascrizione del testo approvato dal Senato e successivamente promulgato) non impedisce che, anche anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1980 n. 858 (la quale ha confermato la versione contraddistinta dalla congiunzione "e" per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge del 1973 e quella della legge del 1980), fossero da ricomprendere nella figura del lavoro a domicilio le ipotesi in cui le materie e le attrezzature appartenessero indifferentemente all'uno o all'altro dei soggetti del rapporto, essendo il requisito della coappartenenza dei beni predetti al lavoratore e all'imprenditore privo di qualsiasi giustificazione logica ed in evidente contrasto con la ratio perseguita dalla legge del 1973 volta ad estendere l'area di tutela dei lavoratori a domicilio. (V 152/82; (Conf 5096/83, mass n 429962).*
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 16/12/1980 num. 858 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)