Sez. L, Sentenza n. 628 del 02/02/1989 (Rv. 461702 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - NOZIONE - SUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - ISCRIZIONE DEL LAVORATORE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, PRESTAZIONI DEL MEDESIMO IN FAVORE DI PIÙ IMPRESE ED EMISSIONE DI FATTURE PER LE MEDESIME - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - NOZIONE - SUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - ISCRIZIONE DEL LAVORATORE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, PRESTAZIONI DEL MEDESIMO IN FAVORE DI PIÙ IMPRESE ED EMISSIONE DI FATTURE PER LE MEDESIME - IRRILEVANZA.*
Il lavoro a domicilio, disciplinato dalla legge n. 877 del 1973, realizza una Forma di decentramento produttivo caratterizzato dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato, ma in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda talché il vincolo di subordinazione consiste, non nell'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'impresa, ma nell'inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale, di cui quest'ultimo, benché operante all'esterno e pur con la predisposizione di propri mezzi ed attrezzature, diviene elemento integrato. Pertanto, la subordinazione, pur costituendo elemento essenziale di tale rapporto, si atteggia in Forma attenuata e speciale in deroga alla figura generale ex art. 2094 cod. civ. onde non è richiesta la continuità sistematica della prestazione lavorativa, né che le prescrizioni circa il lavoro da svolgere siano analitiche, specifiche e reiterate ma è sufficiente che le prescrizioni stesse siano inizialmente impartite una volta per tutte al prestatore, restando questo poi sottoposto al più penetrante controllo del datore di lavoro al momento delle riconsegne del prodotto, senza che costituiscano elementi sintomatici idonei a escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro a domicilio le circostanze che il lavoratore sia iscritto all'albo delle imprese artigiane, lavori per più imprese ed emetta regolare fattura per le sue prestazioni. (V 1812/88, mass n 457777; (V 293/88, mass n 456852).*
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 16/12/1980 num. 858 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)