Sez. 3, Sentenza n. 612 del 21/01/1997 (Rv. 501932 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ferrovie dello Stato S.p.A. - Esecuzione di pignoramenti o sequestri di redditi dei dipendenti - Luogo di esecuzione - Sede dell'amministrazione che conferisce i relativi assegni - Rilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
A seguito della trasformazione delle Ferrovie dello Stato prima in ente autonomo - ex legge n. 210 del 1985 - e poi in società per azioni concessionaria del servizio ferroviario, per l'esecuzione di sequestri e pignoramenti di redditi dei dipendenti non trova più applicazione l'art. 3 d.P.R. n. 180 del 1950 - implicitamente abrogato, - bensì il successivo art. 4 dello stesso decreto che si riferisce ad aziende ed enti diversi dall'amministrazione dello Stato; ne consegue che sequestri e pignoramenti dei redditi dei dipendenti si eseguono presso l'amministrazione che conferisce i relativi assegni mensili e che - ex art. 26 cod. proc. civ. - il foro dell'espropriazione forzata va individuato nel luogo ove ha sede la suddetta amministrazione, terzo debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 3 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 4, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)