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Sez. 1, Sentenza n. 4748 del 13/05/1999 (Rv. 526285 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Corresponsione di una somma "una tantum" - Riconciliazione successiva dei coniugi- Nuova separazione - Determinazione dell'assegno - Valutazioni del giudice - Portata.
Stato
decisa il 1999-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526285-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Nel caso in cui, in una precedente separazione cui abbia fatto seguito la riconciliazione, un coniuge abbia ricevuto una somma "una tantum" per il soddisfacimento dei suoi diritti, il giudice della successiva nuova separazione, investito di una domanda di assegno di mantenimento, dovrà esaminare nuovamente il punto, tenendo tuttavia conto dell'effettiva consistenza delle situazioni economico- patrimoniali dei coniugi, e - quindi - anche delle disponibilità esistenti che siano state acquisite per effetto della precedente separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)