Sez. 1, Sentenza n. 11523 del 29/11/1990 (Rv. 469983 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - RICONCILIAZIONE FRA I CONIUGI - NOZIONE - EFFETTI - PROCESSUALI - SOSTANZIALI - PORTATA RISPETTIVA - FATTI ANTERIORI ALLA RICONCILIAZIONE - IDONEITÀ AD ASSUMERE AUTONOMO VALORE GIUSTIFICATIVO DI UNA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE PERSONALE SU DOMANDA SUCCESSIVA ALLA RICONCILIAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE - RICONCILIAZIONE FRA I CONIUGI - NOZIONE - EFFETTI - PROCESSUALI - SOSTANZIALI - PORTATA RISPETTIVA - FATTI ANTERIORI ALLA RICONCILIAZIONE - IDONEITÀ AD ASSUMERE AUTONOMO VALORE GIUSTIFICATIVO DI UNA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE PERSONALE SU DOMANDA SUCCESSIVA ALLA RICONCILIAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La riconciliazione fra i coniugi - intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, appaiono oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali - è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l'inidoneità dei fatti ad essa anteriori - posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto - ad assumere autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all'evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell'addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all'evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l'apprezzamento in ordine all'intollerabilità della convivenza. (V 2058/83, mass n 426904; (V 1400/79, mass n 397702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)